Art. 17.
(Detrazioni fiscali per i lavoratori dello spettacolo).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli artisti, ai tecnici e agli amministratori professionisti dello spettacolo dal vivo che non svolgono altra attività professionale è consentita la deduzione dei costi e dell'IVA relativi al vitto, all'alloggio, ai viaggi e alle spese di formazione e di aggiornamento professionali sostenuti per lo svolgimento della loro attività.